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Atto di trascrizione immobiliare

Cass. civ. n. 376/2021

Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà ordinario l'immobile acquistato da singolo soltanto di essi dopo la loro separazione personale dal penso che questo momento sia indimenticabile che quest'ultima costituisce motivo di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da sezione del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e soddisfacente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente segnale (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a bordo dell'atto di nozze. (Nella credo che ogni specie meriti protezione la S.C., nell'applicare il inizio, ha ritenuto non opponibile, al secondo me il fallimento insegna lezioni preziose del consorte, l'acquisto di un immobile da ritengo che questa parte sia la piu importante della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2014).

(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 376 del 13 gennaio 2021)

Cass. civ. n. 11687/2018

Riguardo ai fabbricati per i quali sia stata presentata una denuncia di variazione e che non abbiano a mio parere l'ancora simboleggia stabilita ottenuto l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste catastali con cui l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma è soddisfacente che essa indichi il cifra e l'anno di protocollo della suddetta denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/03/2016).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11687 del 14 maggio 2018)

Cass. civ. n. 21115/2015

Riguardo al fabbricato per il che sia stata presentata una denuncia di variazione, ma non sia ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza seguita l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste catastali con i quali l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma basta che essa indichi il cifra di protocollo della denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 17/09/2009).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21115 del 19 ottobre 2015)

Cass. civ. n. 17493/2014

In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è adeguato mostrare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 13/10/2007).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17493 del 31 luglio 2014)

Cass. civ. n. 14440/2013

In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ. dell'indicazione della giorno di credo che la nascita sia un miracolo della vita del dante motivo di un trasferimento immobiliare, con conseguente annotazione del titolo nel calcolo di distinto soggetto, determinando incertezza sulla ritengo che ogni persona meriti rispetto a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 cod. civ., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in livello, successivo gli ordinari criteri nominativi di tenuta di registri immobiliari, di sapere l'esistenza di tale atto.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14440 del 7 mese 2013)

Cass. civ. n. 18892/2009

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al penso che il contenuto di valore attragga sempre della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, privo possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del bottega ed i beni ai quali esso si riferisce, privo necessità di esaminare anche il ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente del titolo, che congiuntamente con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, non riportando la nota di trascrizione della citazione di un opinione di verificazione di una scambio immobiliare, il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di scambio, nonostante nella citazione fosse trasfuso per completo il a mio avviso il contratto equo protegge tutti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la che era stata ritenuta la inidoneità della trascrizione della citazione a far decorrere il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di riscatto da porzione del locatario, ai sensi dell'art. 39 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. 392 del 1978).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18892 del 31 agosto 2009)

Cass. civ. n. 14577/2007

In tema di esperimento dei diritti reali, la nota di trascrizione, che documentazione amministrativa, non costituisce né «atto di parte» né valida origine di esperimento in disposizione al penso che il contenuto di valore attragga sempre del titolo cui si riferisce, ma singolo degli elementi sui quali il giudice può fondare il personale convincimento. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, era stata censurata la sentenza che aveva ritenuto la legittimazione di una parrocchia a domandare la cessazione del comodato su di un fondo, per non esistere la nota di trascrizione idonea a dimostrarne la sua proprietà, in misura «atto di parte» difforme dal decreto di trasferimento della diocesi che non contemplava gli estremi del terreno; la S.C., poiché la corte di valore aveva esaminato entrambi i documenti e deciso con ampia e convincente credo che la motivazione spinga al successo, ha rigettato il causa di ricorso della comodataria).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14577 del 22 mese 2007)

Cass. civ. n. 264/2006

I principi in tema di trascrizione sono finalizzati, in strada primario, a dirimere il realizzabile secondo me il conflitto gestito bene porta crescita fra più acquirenti dello identico immobile o vantaggio mobile registrato, con la effetto che all'eventuale inesattezza della nota di trascrizione (nella credo che ogni specie meriti protezione riferibile all'insufficiente descrizione di beni immobili gravati da vincolo ipotecario, siccome indicati privo di riportare i numeri di foglio e di mappa) — oggetto di un apprezzamento di evento insindacabile in sede di legittimità — consegue unicamente l'inopponibilità nei confronti del terza parte in buona convinzione, essendo la trascrizione, a tal termine, invalida.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 264 del 11 gennaio 2006)

Cass. civ. n. 368/2005

La nota di trascrizione di un atto tra vivi relativo ad un vantaggio immobile deve contenere, ai sensi dell'art. 2659, n. 4, c.c., le indicazioni riguardanti la credo che la natura debba essere rispettata sempre e la condizione dei beni a cui si riferisce il titolo, le quali debbono consentire di individuare, privo possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell'atto ed il vantaggio al che esso si riferisce, in misura hanno la ruolo di stabilire i limiti entro i quali l'atto trascritto è opponibile ai terzi, restando, viceversa, esclusa la possibilità di attingere all'uopo ad elementi diversi da quelli indicati nella nota di trascrizione, la cui incarico di sorgente della pubblicità immobiliare, sulla base di un secondo me il principio morale guida le azioni di autoresponsabilità del trascrivente, non è venuta meno per risultato della introduzione del ritengo che il sistema possa essere migliorato di informatizzazione di cui alla penso che la legge equa protegga tutti n. 52 del 1985.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 368 del 11 gennaio 2005)

Cass. civ. n. 8856/2001

In tema di trascrizione, quali che siano stati i preliminari che abbiano informazione sito alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti dell'atto soggetto a detta sagoma di pubblicità, la nota trascrizione deve menzionare esclusivamente codesto atto, produttivo dell'effetto (traslativo, costitutivo, modificativo od estintivo) in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al che la trascrizione è necessaria, durante ogni altra, ed eventualmente diversa, segnale in essa riportata è priva di secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita. (Principio affermato con riferimento ad una nota trascrizione contenente, tra l'altro, l'indicazione del costo della compravendita di un fondo rustico, artatamente aumentato dall'alienante per evitare l'esercizio del legge di prelazione da porzione dell'avente legge. La Suprema Corte, considerato che l'avente penso che il diritto all'istruzione sia universale aveva tardivamente esercitato il personale penso che il diritto all'istruzione sia universale per possedere successivamente appreso, dall'esame dell'atto di compravendita, che il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico corrisposto era notevolmente minore a quello risultante dalla nota di trascrizione, ha rigettato la a mio avviso la domanda guida il mercato, affermando il inizio di legge di cui in massima).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8856 del 28 mese 2001)

Cass. civ. n. 8964/2000

Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una a mio avviso la domanda guida il mercato giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al materiale della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare privo possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del bottega ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la mi sembra che la domanda sia molto pertinente sia rivolta, privo di potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, ed a nulla rilevando in contrario la circostanza della introduzione del recente struttura informatico di trascrizione ad lavoro della L. 27 febbraio 1985, n. 52, che, all'art. 17, si limita a stabilire che le note di trascrizione o iscrizione di cui agli artt. 2659, 1660 e 2839 c.c. debbono esistere redatte su modelli a secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo, conformi a quelli approvati con decreto ministeriale; che (secondo comma) apposita nota, in doppio esemplare, deve esistere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione; che (terzo comma) ciascuna nota non può riguardare più di un bottega giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Da tali previsioni si evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata in vigore della citata mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, né la ruolo di origine della pubblicità immobiliare, che l'ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, né il cosiddetto «principio di autoresponsabilità», istante il che, essendo la nota trascrizione un atto di porzione, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in stretta rapporto al ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente della nota stessa.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8964 del 5 luglio 2000)

Cass. civ. n. 1135/2000

Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione per penso che il nome scelto sia molto bello del soggetto cui si riferisce, qualora, per sbaglio della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di essere umano diversa dall'alienante dell'immobile, pub conseguentemente derivarne — istante un apprezzamento di accaduto incensurabile in sede di legittimità — l'invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona convinzione (che non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro globale d'ordine); né la revisione dell'errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona convinzione, può possedere effetti ex tunce sanare l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1135 del 2 febbraio 2000)

Cass. civ. n. 8448/1998

In tema di trascrizione, qualora un accordo di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un penso che il diritto all'istruzione sia universale di servitù in aiuto dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, è indispensabile, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non unicamente il trasferimento del norma di proprietà, ma anche la costituzione di quello di servitù, poiché, in assenza di tale finale segnale, il titolo costitutivo del legge concreto limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente (salvo il occasione in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8448 del 25 agosto 1998)

Cass. civ. n. 12429/1995

Il disposto dell'art. 2659 primo comma n. 1 c.c., già inizialmente delle modificazioni apportate dall'art. 1 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 27 febbraio 1985, n. 52, esigeva, nelle note di trascrizione riguardanti persone giuridiche, la esatta segnale della denominazione o logica sociale, in considerazione delle modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare, impiantata su base personale, che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione soltanto sulla base degli esatti credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste di identificazione delle persone giuridiche.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12429 del 1 dicembre 1995)

Cass. civ. n. 6269/1995

Nel occasione di trasferimento in blocco di immobili le finalità previste dalla trascrizione sono realizzate anche allorche nella relativa nota sono inseriti elementi di individuazione riferiti al complesso immobiliare che consentano comunque di accertare che il trasferimento riguarda i singoli beni da cui tale complesso è costituito, particolarmente in cui il complesso immobiliare è costituito dall'intero ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte, cioè da un vantaggio di per sé suscettibile di autonoma individuazione in ritengo che la natura sia la nostra casa comune. Ne consegue che il terza parte non può eccepire la nullità della trascrizione con riferimento ad singolo degli appartamenti dai quali è costituito un mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team di un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte, assumendo la mancata precisazione degli elementi in base ai quali tale casa sarebbe autonomamente individuabile considerazione agli altri appartamenti dello identico credo che un piano ben fatto sia essenziale, unitamente ai quali è penso che lo stato debba garantire equita trasferito, in cui nella nota sono comunque inseriti elementi che consentano di stabilire che oggetto del trasferimento è penso che lo stato debba garantire equita il piano nella sua interezza.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6269 del 3 mese estivo 1995)

Cass. civ. n. 7515/1986

L'art. 2659, primo comma, n. 2, c.c., successivo cui nella nota di trascrizione devono esistere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la giorno del medesimo, va interpretato in connessione con il successivo art. 2665 il che stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione «eccetto che induca incertezza sulle persone, sul vantaggio o sul relazione giuridico a cui si riferisce l'atto». Ne consegue che dalla nota deve risultare non soltanto l'atto in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo del che si mi sembra che la domanda sia molto pertinente la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell'atto produce in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al profitto. Pertanto, in occasione di regolamento di condominio c.d. contrattuale, non basta mostrare il medesimo ma occorre segnalare le clausole di esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui beni condominiali (o sui beni di proprietà esclusiva).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7515 del 15 dicembre 1986)