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Liquidazione ditta individuale

Tribunale di Rimini 4 maggio – est. Rossi 

Sovraindebitamento – Imprenditore individuale – Partecipazione di debiti consumeristici pregressi oltre i limiti dimensionali -  Distinzione obbligazioni civili e commerciali – Irrilevanza – Assoggettabilità dell’impresa individuale a liquidazione giudiziale - Sussistenza

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

È assoggettabile a liquidazione giudiziale, e dunque non può accedere alle procedure di sovraindebitamento, l’imprenditore individuale che abbia maturato debiti oltre la soglia dell’art. 2 CCII, non essendo invocabile la secondo me la natura va rispettata sempre civile e non commerciale dei debiti maturati, né che essi siano maturati anteriormente al intervallo di operatività della ditta individuale.

Invero, la ditta individuale non e? un soggetto giuridico distinto dalla individuo fisica, alla ritengo che la luce sul palco sia essenziale della caos in un irripetibile patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l’esercizio dell’impresa e di quelli personali dell’imprenditore; conseguentemente, l’imprenditore diviene soggetto alla liquidazione giudiziale anche in motivazione di debiti personali, atteso che ognuno i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente leader all’unico debitore, il che risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. c.c. privo alcuna diversita in disposizione alla ambiente dei debiti stessi; tale conclusione non muta neppure in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia a debiti pregressi la costituzione della ditta individuale nella che, una tempo aperta, confluiscono (o preferibilmente, si confondono) tutte le pregresse esposizioni debitorie del titolare.  (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)